Ennesimo tentativo machiavellico ai danni della categoria!
Qual'è l'oggetto della potenziale azione letale nei confronti
della categoria dei carrozzieri?
La risoluzione 7/00060 in discussione il giorno 12
settembre 2013 h. 15.30 alla VI Commissione Finanze della Camera dei
deputati. Di cosa si tratta? Nel merito abbiamo intervistato Silvano
Fogarollo, Presidente nazionale della categoria carrozzieri di ANC-Confartigianato,
l’associazione nazionale maggiormente rappresentativa.
Il Presidente di ANC-Confartigianato, Silvano Fogarollo, ha
assunto una pronta e ferma posizione sull'ennesimo tentativo posto in essere
all'attenzione della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati
mediante mozione- risoluzione 7/6000, finalizzata in particolare alla parte
in cui si impegna il Governo a" valutare l'opportunità di
incentivare il risarcimento in forma specifica, da parte di carrozzerie
convenzionate o eventualmente anche non convenzionate, riconoscendo al
danneggiato che rifiuti la riparazione diretta del veicolo un risarcimento
per equivalente, gravato da franchigia o comunque non superiore al costo che
l'assicurato avrebbe affrontato se la riparazione fosse stata eseguita nelle
carrozzerie convenzionate, in modo tale da abbassare drasticamente il costo
medio dei sinistri e da creare i presupposti per una riduzione generalizzata
delle tariffe dell'assicurazione responsabilità civile auto” .
"Il Presidente Fogarollo ha concluso il
proprio pensiero manifestando e dichiarando espressamente la contrarietà dei
carrozzieri iscritti a Confartigianato, e dallo stesso rappresentati, a
questa iniziativa in quanto tecnicamente erronea, inapplicabile e contraria
agli interessi del consumatore utente".
La redazione di Tempario.it ritiene che corre l’obbligo di
evidenziare agli adetti ai lavori , almeno a grandi linee, le criticità di un
simile indirizzo:
a) Il sistema della responsabilità civile italiana si
basa su un principio risarcitorio, e non indennitario, motivo per cui il
diritto al ripristino della cosa danneggiata non può essere contrattualmente
limitato, né tollerare franchigie imposte per legge.
b) La procedura di “risarcimento diretto” (in base alla quale richiesta la risarcitoria viene frequentemente gestita dalla compagnia del danneggiato stesso) è meramente facoltativa (C. Cost. sentenza 18 giugno 2009, n. 180), restando fermo il diritto del danneggiato di richiedere l’integrale risarcimento del danno al responsabile. Un intervento quale quello prospettato non avrebbe altra conseguenza che provocare una massiccia disapplicazione del “risarcimento diretto” da parte delle vittime della strada, in vista di una tutela pienamente risarcitoria e non indennitaria.
c) La formulazione stessa della raccomandazione risulta incomprensibile, stante il fatto che le espressioni “risarcimento in forma specifica” e “risarcimento per equivalente” sono utilizzate in maniera tecnicamente non corretta. Il risarcimento per equivalente è il pagamento di una somma sufficiente a procurare al danneggiato una utilità sostitutiva. Il risarcimento in forma specifica è il ripristino della cosa danneggiata (non distinguendosi il caso in cui il riparatore sia un fiduciario del danneggiato da quello in cui sui indicato dall’assicuratore Cass. Civ. 4 marzo 1998, n. 2.302). La norma attuativa di una simile raccomandazione sarebbe quindi di ardua, se non impossibile, applicazione.
d) Inspiegabile sarebbe anche la disparità di trattamento che si verrebbe a creare fra i danneggiati vittime di un sinistro stradale provocato da un veicolo a motore per il quale è applicabile la procedura di “risarcimento diretto” e tutti gli altri (per cui il “risarcimento diretto” non è applicabile, o danneggiati in eventi non stradali).
b) La procedura di “risarcimento diretto” (in base alla quale richiesta la risarcitoria viene frequentemente gestita dalla compagnia del danneggiato stesso) è meramente facoltativa (C. Cost. sentenza 18 giugno 2009, n. 180), restando fermo il diritto del danneggiato di richiedere l’integrale risarcimento del danno al responsabile. Un intervento quale quello prospettato non avrebbe altra conseguenza che provocare una massiccia disapplicazione del “risarcimento diretto” da parte delle vittime della strada, in vista di una tutela pienamente risarcitoria e non indennitaria.
c) La formulazione stessa della raccomandazione risulta incomprensibile, stante il fatto che le espressioni “risarcimento in forma specifica” e “risarcimento per equivalente” sono utilizzate in maniera tecnicamente non corretta. Il risarcimento per equivalente è il pagamento di una somma sufficiente a procurare al danneggiato una utilità sostitutiva. Il risarcimento in forma specifica è il ripristino della cosa danneggiata (non distinguendosi il caso in cui il riparatore sia un fiduciario del danneggiato da quello in cui sui indicato dall’assicuratore Cass. Civ. 4 marzo 1998, n. 2.302). La norma attuativa di una simile raccomandazione sarebbe quindi di ardua, se non impossibile, applicazione.
d) Inspiegabile sarebbe anche la disparità di trattamento che si verrebbe a creare fra i danneggiati vittime di un sinistro stradale provocato da un veicolo a motore per il quale è applicabile la procedura di “risarcimento diretto” e tutti gli altri (per cui il “risarcimento diretto” non è applicabile, o danneggiati in eventi non stradali).
E’ facile quindi immaginare che un provvedimento del genere
provocherebbe (come effetto immediato) insormontabili problemi
interpretativi ed una esplosione del contenzioso, con
conseguente intasamento degli uffici giudiziari. Quelli più perniciosi
sarebbero però gli effetti di lungo termine, nella improbabile ipotesi che
gli intenti dei promotori venissero conseguiti.
Si sta in effetti proponendo di creare un rapporto di
dipendenza fra il mercato dell’autoriparazione (un settore altamente
competitivo, nel quale migliaia di artigiani si contendono una clientela
numericamente in contrazione) e quello assicurativo (in cui, al
contrario, si è verificata, con la creazione del gruppo Unipol SAI, una
concentrazione senza precedenti). Tale rapporto di dipendenza non è solo
palesemente illegittimo per contrarietà alla legislazione antimonopolistica
nazionale (art. 2 L. 287/90) e comunitaria (art. 101 TFUE) come peraltro
confermato in una recente pronuncia dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea che si occupava di un caso consimile (Sentenza 14 marzo 2013 resa
nella causa C32/11), ma è anche contrario agli interessi dei consumatori e
degli utenti.
Già lo scorso gennaio un provvedimento simile era stata inserito
nel D. L. 24 gennaio 2012 n. 1 (noto alle cronache come
“cresci Italia”) all’art. 29. In tale occasione una matura riflessione
della Camera dei Deputati evitò il peggio, tanto che detto articolo venne
poi espunto in sede di conversione e non compare nella vigente L. 24 marzo
2012 n. 27.
Considerata la gravità del caso, sarebbe opportuno da parte
degli autoriparatori inviare una propria missiva all'attenzione degli
Onorevoli Componenti della VI Commissione Finanza della Camera dei
deputati.
Cliccando qui potete scaricare gli
indirizzi (Email) dei predetti Onorevoli Deputati.
Fonte: tempario.it
Fonte: tempario.it
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